COMUNICATO URGENTE
Tutti gli autori e i commentatori sono pregati di prenderne visione
Premessa a carattere informativo
Il reato di ingiuria (art. 594 c.p.), commesso da chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, è stato depenalizzato dal decreto legislativo n. 7 del 2016: oggi è prevista una pena pecuniaria a partire da € 100,00.
Commette invece il reato di diffamazione(art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della persona offesa, ed in presenza di almeno due persone. La pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91.
Diffamazione a mezzo stampa: equiparazione della carta stampata ed i siti internet.
La giurisprudenza prevalente oramai è concorde nel ritenere che tali condotte rientrino certamente nel delitto di cui all’art. 595 c.p.p. Infatti, tale norma punisce chiunque offenda la reputazione altrui col mezzo della stampa o “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”. Tale ultima categoria, legata alla prima proprio dalla congiunzione “o”, evidenzia come la condotta possa estrinsecarsi in modi diversi, essendo prevista la possibilità che la stessa rientri in un concetto più ampio di stampa. Rientrano in tale categoria, secondo la Corte, certamente, “tutti quei sistemi di comunicazione e, quindi, di diffusione – dal fax ai social media – che, grazie all’evoluzione tecnologica, rendono possibile la trasmissione di dati e notizie ad un numero ampio o addirittura indeterminato di soggetti”.
In base alle sentenze della Cassazione, il gestore di un sito internet può essere condannato per concorso nel reato di diffamazione per il solo fatto di non aver rimosso i commenti e/o bloccato l’accesso a chi aveva postato reiteratamente commenti offensivi che, per il solo fatto di poter essere visti da più persone, si configuravano equiparati al reato di diffamazione.
AVVISO A TUTTI GLI UTENTI
In virtù di quanto premesso e di quanto contenuto nel Regolamento di codesto sito, si comunica che qualunque commento offensivo e/o il testo a cui si accoda sarà rimosso, in base al giudizio insindacabile della Redazione.
Si informa, inoltre, che le utenze di chi si renda responsabile di tali commenti o assuma comportamenti volti a provocarli con insistenti interventi che ledano, anche in assenza di espliciti insulti, l'altrui reputazione potranno essere disattivate temporaneamente o permanentemente ovvero cancellata con la conseguente, irreversibile, perdita dei testi pubblicati, in base al giudizio insindacabile della Redazione.
Conclusioni
Vogliamo esprimere il nostro profondo dispiacere per i provvedimenti adottati, nostro malgrado, a causa delle intemperanze di pochi autori e commentatori, reiterati nonostante i numerosi avvertimenti. La libertà di espressione è per noi sacra ma ancor più sacre sono le persone che intendiamo tutelare (persino dai loro stessi comportamenti inadeguati), così come intendiamo fare per evitare ogni sorta di ricaduta sul sito e la sua permanenza in rete.
Certi della comprensione dei più, ci auguriamo che ciò basti a prevenire ulteriori spiacevoli eventi, fortunatamente rari grazie alla corretta comunicazione della maggioranza dei nostri utenti.
La Redazione de LaRecherche.it
Alcune delle Fonti reperite in rete.
http://www.questionegiustizia.it/articolo/responsabilita-del-gestore-di-sito-internet_nota-a-margine-della-sentenza-di-cassazione-n_54946_09-01-2017.php
http://www.masterlex.it/diritto-penale/diffamazione-ai-tempi-dei-social-network-attenzione-cio-si-scrive/
https://www.filodiritto.com/articoli/2016/10/la-diffamazione-a-mezzo-internet-nei-piu-recenti-orientamenti-giurisprudenziali.html
http://www.studiolegale-online.net/penale_r02.php
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