I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.
I principi fondamentali su cui si basa l"operato del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa sono sette e furono adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa tenutasi a Vienna nel 1965.
Il principio di Umanità, che prevede l"assistenza, senza alcuna discriminazione, ai feriti sui campi di battaglia; la protezione della vita e della salute; il rispetto dell" Essere umano.
Il principio di Imparzialità, che stabilisce che non debba esserci alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, opinioni politiche.
Il principio di Neutralità, caratterizzato dal fatto che il Movimento non si schiera con nessuna delle parti nel conflitto.
Il principio di Indipendenza, che rende il Movimento indipendente, permettendo a quest"ultimo di poter operare in piena autonomia nei conflitti.
Il princiio di Volontariato, che stabilisce che il Movimento è un ente volontario di soccorso.
Il principio di Unità, che impone che in ogni Paese può esserci una sola Società della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa, la quale deve estendere la sua attività umanitaria all"intero territorio nazionale.
Il principio di Universalità, che stabilisce che il Movimento è a carattere universale.
Questi principi, come si può capire, danno forma all"identità del Movimento e alla sua storia. Una storia che inizia in quel lontano 1863 ad opera di un uomo d"affari ginevrino che si chiamava Henry Dunant.
Quando si parla di diritti umani non si può prescindere da un organo che ha una valenza importante nella soluzione di controversie che riguardano la violazione dei diritti inviolabili dell'uomo: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950, Convenzione firmata dall'Italia e dai 12 Stati al tempo membri del Consiglio d'Europa, ha sede a Strasburgo ed è un organo giurisdizionale internazionale. E' composta da un numero di giudici pari a quello degli Stati contraenti. I giudici sono scelti tra giuristi di chiara fama ( il giurista Conforti ne è stato un membro) o tra persone che abbiano i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie. E' bene precisare che essa non è un organo dell' Unione Europea, come, invece, lo è la Corte di Giustizia. Pertanto, essa non va confusa con quest'ultima. Beda Romano, giornalista, scrittore e studioso di diritto internazionale, ha definito la Corte come " un presidio efficace contro possibili derive autoritarie. E' un bene prezioso che bisogna salvaguardare, una polizza di assicurazione contro il ripersi di avvenimenti passati" (1). Pur condividendo questa visione, dobbiamo considerare, però, che non poche volte alcuni Stati dell'Unione Europea non hanno eseguito in tempi veloci le sentenze della Corte (questo perché l'esecuzione delle sentenze non rientra nella competenza della stessa) con gravi ripercussioni sui soggetti che hanno aspettato molto tempo nel vedere sanata una situazione che aveva leso la sfera dei propri diritti. In particolare, l' Italia è lo Stato che pesa di più per i casi pendenti . Moltissime le sentenze della Corte non sono ancora esecutive (2). E' pur vero che la Corte non può annullare o modificare le decisioni dei tribunali nazionali, né può intervenire in favore del ricorrente direttamente presso l'autorità di cui ci si lamenta. Limiti? Parrebbe di sì, anche se considerati in un'ottica di riconoscimento della sovranità di uno Stato.
(1) Intervista a Beda Romano, L'equilibrio tra sicurezza e libertà", Il Sole 24 Ore, 11/02/2018;
(2) www.marinacastellaneta.it ;